Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri,  (c.f.  80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge
dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   c.f.   80224030587,   fax
06/96514000 e  PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione  Marche  in  persona  del  presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge Regione Marche
n.  8  del  18  aprile  2019,   concernente   le   «Disposizioni   di
semplificazione e aggiornamento della normativa  statale»  pubblicata
nel BUR n. 30 del 18 aprile 2019, giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri nella riunione dell'11 giugno 2019. 
    Con la legge regionale n.  8  del  18  aprile  2019  indicata  in
epigrafe, che consta di 47  articoli,  recante  le  «Disposizioni  di
semplificazione  e  aggiornamento  della  normativa  regionale»,   la
Regione Marche interviene in una pluralita' di settori eterogenei; le
disposizioni ivi  contenute  apportano  modifiche  alla  legislazione
vigente per rendere coerenti e attuali alcune normative  di  settore,
ovvero hanno lo scopo di risolvere talune incertezze interpretative e
attuative. 
    L'art. 42, rubricato «Disposizioni  per  gli  enti  del  servizio
sanitario regionale», riconosce, al comma  1,  la  possibilita'  agli
enti  del  servizio  sanitario  regionale   di   «attivare   progetti
sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti  osteopatici
nell'ambito  delle  discipline  ospedaliere»,  che  saranno   attuati
mediante «specifici protocolli» (comma 2). 
    La norma eccede dalle competenze regionali e invade la competenza
concorrente dello Stato in  materia  di  libere  professioni  di  cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione e contrasta  con  le  norme
statali che costituiscono principi fondamentali in  riferimento  allo
specifico settore delle professioni in ambito sanitario. 
    E', pertanto, avviso del Governo che, con la norma denunciata  in
epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla  propria  competenza
in violazione della  normativa  costituzionale  come  si  confida  di
dimostrare con l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo 
 
L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18  aprile  2019  viola
l'art. 117, comma 3, della  Costituzione  in  relazione  all'art.  1,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30,  all'art.  7
della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e all'art. 5, comma 2, della  legge
19 febbraio 2006, n. 43, come novellato dall'art. 6  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3. 
    1.1. L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019
citata dispone testualmente che «1. Gli enti del  servizio  sanitario
regionale  possono   attivare   progetti   sperimentali   finalizzati
all'inserimento  dei  trattamenti   osteopatici   nell'ambito   delle
discipline ospedaliere. 2.  I  progetti  previsti  al  comma  1  sono
attuati mediante specifici protocolli. 3. Dall'applicazione di questo
articolo non derivano ne' possono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio della Regione; gli enti  del  servizio  sanitario
regionale provvedono  alla  sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previsto dalla legislazione vigente.». 
    Cosi' disponendo, la norma impugnata istituisce le  nuove  figure
professionali, quelle dell'osteopata e del chiropratico, non previste
dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione  della
competenza statale in materia di professioni, in violazione dell'art.
117, comma 3, della Costituzione. 
    Spetta, pertanto, allo Stato, come costantemente affermato  dalla
giurisprudenza   costituzionale,   l'individuazione   delle    figure
professionali, con i relativi profili e  titoli  abilitanti,  per  il
carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale
individuazione (sentenze n. 217/2015; n. 178/2014;  n.  108/2012;  n.
230/2011 e  n.  300/2010);  in  tal  senso  anche  la  giurisprudenza
amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n. 883 del 2015 e  n.
1417 del 2014). Il principio richiamato si configura quale limite  di
ordine generale, da cui discende l'impossibilita' per il  legislatore
regionale di dare vita a nuove figure professionali. 
    La previsione di cui all'art. 42 di progetti attuati da specifici
protocolli  ha,  pertanto,  effetto   anticipatorio   rispetto   alla
descrizione delle funzioni e compiti delle nuove figure professionali
che possono essere previsti solo dalla legge statale. 
    1.2.  Il  decreto  legislativo   n.   30/2006   citato,   recante
«Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni  ai
sensi dell'art. 1  della  legge  5  giugno  2003  n.  131»,  dispone,
all'art. 1, comma 1, che «il presente decreto legislativo individua i
principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi  vigenti
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2013, n.  131,  e
successive modificazioni; al comma 2, che «le regioni  esercitano  la
potesta' legislativa in  materia  di  professioni  nel  rispetto  dei
principi fondamentali di cui al Capo II;  e,  al  comma  3,  che  «la
potesta'  legislativa  regionale  si   esercita   sulle   professioni
individuate e definite dalla normativa statale.». 
    La legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  le  «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini  professionali»  ha
delineato,   all'art.   5,    una    procedura    semplificata    per
l'individuazione - con il coinvolgimento delle  regioni  -  di  nuove
professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui  agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. 
    La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la «Delega al Governo  in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute», con l'art. 6, in vigore dal 15
febbraio 2018, ha sostituito l'art. 5 della legge 1°  febbraio  2006,
n. 43, citato, prevedendo che «Art. 5 (Individuazione  e  istituzione
di nuove professioni  sanitarie).  -  1.  L'individuazione  di  nuove
professioni sanitarie da comprendere in una delle aree  di  cui  agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10  agosto  2000,  n.  251,  il  cui
esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio  nazionale,
avviene in sede  di  recepimento  di  direttive  dell'Unione  europea
ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in  considerazione
dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti  nel  Piano
sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che  non  trovino
rispondenza in professioni gia' riconosciute,  ovvero  su  iniziativa
delle  associazioni  professionali  rappresentative  di  coloro   che
intendono ottenere tale riconoscimento. 
    A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza  motivata
al Ministero della salute, che si pronuncia entro  i  successivi  sei
mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura  di  cui
al  comma  2.  L'istituzione  di  nuove  professioni   sanitarie   e'
effettuata, nel rispetto dei principi  fondamentali  stabiliti  dalla
presente  legge,  previo  parere  tecnico-scientifico  del  Consiglio
superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  recepiti  con  decreti
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
dei ministri. 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il  titolo
professionale, l'ambito  di  attivita'  di  ciascuna  professione,  i
criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonche'   i
criteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il  Ministro  della  salute,  acquisito  il  parere  del
Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di
sanita',  e'  definito  l'ordinamento  didattico   della   formazione
universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi
del   presente   articolo.   4.   La   definizione   delle   funzioni
caratterizzanti  le  nuove  professioni  sanitarie  avviene  evitando
parcellizzazioni  e   sovrapposizioni   con   le   professioni   gia'
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse». 
    Il successivo art. 7,  rubricato  «Individuazione  e  istituzione
delle professioni sanitarie dell'osteopata e  del  chiropratico»,  in
vigore dal 15  febbraio  2018,  dispone  che  «1.  Nell'ambito  delle
professioni sanitarie sono individuate le professioni  dell'osteopata
e del chiropratico, per  l'istituzione  delle  quali  si  applica  la
procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1°  febbraio  2006,
n. 43, come sostituito dall'art.  6  della  presente  legge.  2.  Con
accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti l'ambito di attivita'  e  le  funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del  chiropratico,  i
criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonche'   i
criteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute, da  adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  acquisito  il
parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  e   del   Consiglio
superiore di sanita', sono  definiti  l'ordinamento  didattico  della
formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche'  gli
eventuali percorsi formativi integrativi». 
    La procedura per l'istituzione di nuove figure  professionali  in
ambito sanitario e' stata di recente modificata,  poiche'  l'art.  5,
comma 2, della legge n. 43 del 2006 citato, come novellato  dall'art.
6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,  n.  3  citata  prevede  che
«L'istituzione di nuove  professioni  sanitarie  e'  effettuata,  nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  presente  legge,
previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e recepiti  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.». 
    L'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2018, citata individua le
professioni sanitarie di osteopata e di  chiropratico  e  ne  rimette
l'istituzione ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n.  43
del 2006 citato,  a  un  Accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  che  deve  definire  l'ambito  di
attivita' e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata
e  del  chiropratico,  i  criteri  di   valutazione   dell'esperienza
professionale nonche' i criteri  per  il  riconoscimento  dei  titoli
equipollenti.   Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, la definizione dell'ordinamento  didattico  della  formazione
universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' degli eventuali
percorsi formativi integrativi. 
    Occorre  precisare,  in  fatto,  che  e'  ancora  in  itinere  il
confronto con le Associazioni  di  categoria  delle  due  professioni
sanitarie per arrivare alla definizione  di  uno  schema  di  Accordo
Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11  gennaio
2018, n. 3 citata. 
    Inoltre,  non  e'  stato  ancora  emanato  il  previsto   decreto
interministeriale di  definizione  degli  ordinamenti  didattici  dei
relativi corsi di laurea. 
    Occorre, quindi, sottolineare, che, in tale contesto, l'avvio dei
progetti sperimentali di  cui  all'art.  42,  comma  2,  della  legge
regionale Marche n. 8/2019  citata  finisce  per  anticipare  l'esito
della definizione del  profilo  professionale  dell'osteopata  e  del
chiropratico ai sensi dell'art. 7, comma 2,  della  legge  n.  3  del
2018,  consentendo,  in  pendenza   delle   procedure   descritte   e
tassativamente previste dalla legge statale,  la  costituzione  delle
nuove figure professionali, la redazione  di  «progetti»  da  attuare
mediante  «specifici  protocolli»,   in   violazione   dei   principi
fondamentali  dettati   dal   legislatore   statale   nella   materia
concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, comma  3,  della
Costituzione. 
    1.3.  La  norma  censurata  eccede,  quindi,   dalla   competenza
regionale  in  materia  perche'  e'  rimessa  alle  regioni  solo  la
disciplina  della  formazione  professionale  in  quanto  questa   si
riferisca  alle  figure  professionali   definite   dal   legislatore
nazionale nell'ambito della legislazione concorrente. 
    La finalita' e l'effetto obiettivo dell'art. 42 impugnato incide,
infatti, sulla individuazione dei profili  professionali  perche'  la
previsione di progetti  e  protocolli  prescinde  dall'individuazione
dell'ambito  di  attivita',   delle   funzioni   caratterizzanti   le
professioni dell'osteopata e del chiropratico nonche' dai criteri  di
valutazione dell'esperienza professionale  e  di  riconoscimento  dei
titoli  equipollenti  rimessi  ad  accordi  in  sede  di   Conferenza
Stato-Regioni ad oggi  non  ancora  sottoscritti;  ed  e',  comunque,
subordinata all'esito delle  procedure  di  definizione  del  profilo
professionale dell'osteopata e del chiropratico,  in  violazione  dei
principi fondamentali dettati dal legislatore statale  nella  materia
concorrente delle professioni. 
    E',   infatti,   principio    costantemente    affermato    nella
giurisprudenza costituzionale che «la potesta' legislativa  regionale
nella materia concorrente  delle  "professioni"  deve  rispettare  il
principio secondo cui l'individuazione  delle  figure  professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale;  tale
principio, al di  la'  della  particolare  attuazione  ad  opera  dei
singoli precetti normativi, si  configura  infatti  quale  limite  di
ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale,   da   cio'
derivando che non e' nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure
professionali» (sentenza n. 147 del 2018, punto 5. del Considerato in
diritto; ex plurimis n. 228 del 2018; n. 217 del  2015;  n.  178  del
2014; n. 108 del 2012; n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010). 
    E', altresi', delimitato con chiarezza l'ambito delle  competenze
dello Stato e  delle  regioni  avendo  la  Corte  costituzionale,  in
materia,  statuito  che  «la  potesta'  legislativa  regionale  nella
materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il  principio
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi profili e  titoli  abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale;  tale
principio, al di  la'  della  particolare  attuazione  ad  opera  dei
singoli precetti normativi, si  configura  infatti  quale  limite  di
ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale,   da   cio'
derivando che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure
professionali» (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla  sentenza
n. 98 del 2013). Questa Corte  ha,  altresi',  delineato  gli  ambiti
propri della materia «professioni» e  «formazione  professionale»  la
prima  di  competenza  concorrente,  la  seconda   ascrivibile   alla
competenza legislativa residuale delle regioni (ex plurimis  sentenze
n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n.
93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003). 
    In particolare ha precisato che «il nucleo della potesta' statale
si colloca nella fase  genetica  di  individuazione  della  normativa
della  professione  all'esito  di  essa  una  particolare   attivita'
lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende
oggetto di una  posizione  qualificata  nell'ambito  dell'ordinamento
giuridico, di cui si  rende  espressione,  con  funzione  costitutiva
l'albo» (sentenza n. 230 del 2011). Ove pertanto la legge definisca i
tratti   costitutivi   peculiari   di   una   particolare   attivita'
professionale e le modalita' di accesso ad  essa,  in  difetto  delle
quali ne e' precluso l'esercizio,  l'intervento  legislativo  non  si
colloca nell'ambito  materiale  della  formazione  professionale,  ma
semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007  e  n.  449  del  2006).
(Sentenza n. 228/2018 citata, punti 3.  e  3.1.  del  Considerato  in
diritto).